Danno da vacanza rovinata
Il danno da vacanza rovinata rappresenta una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il viaggiatore ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore o venditore (ad esempio le sistemazioni alberghiere, i servizi offerti di livello inferiore rispetto a quello promessi al momento dell’acquisto del prodotto turistico) .
Spesso capita che, seppur organizzata nel migliore dei modi, la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi.
L ’art. 47 del Codice del Turismo, prevede che il turista possa chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta, qualora l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 del codice civile.
Trattandosi di un inadempimento del tour operator, il turista/viaggiatore è tenuto a provare il contratto di viaggio allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze),
La richiesta di risarcimento, tuttavia, si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanza.
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Avv. Angela Tortora