lunedì, Agosto 17, 2026

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Unione Nazionale Consumatori Caserta

Garanzie

Divieto proposta contratti telefonici

Venerdì 19 giugno 2026 è entrata in vigore la legge n.49 del 10 aprile 2026 (di conversione del DL 20 febbraio 2026, n. 21 – c.d. Decreto Bollette) che ha inserito nell’art. 51 del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) i nuovi commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, che, in sintesi, prevedono:
Divieto di sollecitazione telefonica. È vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono o tramite messaggi finalizzate a proporre o concludere contratti di fornitura di energia elettrica e gas con due sole eccezioni. Il professionista può contattare il consumatore solo se: (a) vi è stata una richiesta del consumatore effettuata direttamente tramite le interfacce informatiche del professionista; oppure (b) il contatto è rivolto a propri clienti luce/gas che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. L’onere di dimostrare la validità del contatto è a carico del professionista, non del consumatore.
Nullità del contratto. I contratti stipulati a seguito di contatto effettuato in violazione del divieto — o da un numero che non identifica univocamente il professionista — sono nulli. Il consumatore può attivare gli strumenti ADR (risoluzione alternativa delle controversie, Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo) e il servizio di conciliazione ARERA.
Segnalazioni alle Autorità. Le chiamate effettuate in violazione del divieto possono essere segnalate al Garante per la protezione dei dati personali e all’AGCOM, indicando il numero chiamante. L’AGCOM, se accerta che la chiamata proviene da numeri non assegnati al professionista, può ordinare al gestore telefonico l’immediata sospensione delle linee.
L’Unione Nazionale Consumatori valuta positivamente l’impianto della norma: il baricentro si sposta finalmente sull’operatore, che deve dimostrare di essere legittimato a contattare il consumatore, e la nullità dei contratti conclusi a seguito di contatti illegittimi è uno strumento di tutela potenzialmente molto efficace. La sua effettività, però, dipenderà dalla capacità di controllo e sanzione delle Autorità e nel caso in cui, come già successo, aziende e call-center truffaldini non riescano a trovare metodi alternativi per aggirare il divieto.
Per questo, è necessario che i consumatori-utenti tengano alta l’attenzione su quanto accade dall’entrata in vigore della legge, con particolare riguardo agli eventuali tentativi di aggirare la norma da parte di aziende o call center scorretti (ad esempio: contatti mascherati da finte “richieste” del consumatore, consensi estorti o preconfezionati, contatti da numeri esteri o non identificabili, presunti contatti a “già clienti” privi di consenso specifico).

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